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Messaggio di avviso

Il riconoscimento del figlio nato da genitori coniugati avviene al momento della denuncia di nascita e può essere dichiarato indistintamente da uno dei genitori.

Per il riconoscimento del figlio nato da genitori non coniugati è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se uno solo dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se ambedue lo riconoscono) che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge.

Il riconoscimento del figlio non nato in costanza di matrimonio può essere effettuato avanti all’Ufficiale di Stato civile (art. 250 e seguenti c.c.)
1. prima della nascita:
Il riconoscimento prima della nascita è effettuato durante la gestazione davanti all'ufficiale di stato civile o con atto notarile
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori (in tal caso la successiva dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori)
2. al momento della nascita
Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.
3. dopo la nascita:
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori
- dal solo padre

Se il riconoscimento è di un solo genitore, l’eventuale successivo riconoscimento del figlio minore di 14 anni, da parte dell’altro genitore, può avvenire solamente con l’assenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio.
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che intende riconoscere, in caso di diniego del consenso, ricorre al giudice competente.

Se avviene in un momento successivo alla nascita è possibile anche effettuarlo:
1. con dichiarazione presso il Giudice Tutelare
2. con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento

A chi rivolgersi

Ufficio Stato Civile - Via Vespucci n.5
Per ogni ulteriore informazione telefonare il numero telefonico 02 48694607 dalle 11.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.